“MARTINO 22“
IL MARTIN PESCATORE
Cooperativa Sociale A+B
L’ART.22 della LEGGE REGIONALE n.17/2005
Un importante strumento per le aziende per adempiere agli obblighi di assunzione di persone con disabilità
I NOSTRI NUMERI AD OGGI
Dal 2020 ad oggi sono state assunte:
24 PERSONE (16 T. Ind. 8 T.Det.):
16 con la Lg.381/91
8 con la LG.68
11 CON ART.22
5 CONVENZIONI TRIPARTITE:
4 manutenzione del verde
1 pulizie
11 PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO
AZIENDE CON LE QUALI ABBIAMO ATTIVATO COLLABORAZIONI ART.22
AEB INDUSTRIALE S.R.L
Corradi Srl
KIMATIC SRL
Philip Morris Manufacturing Technology
SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti hanno l’obbligo di assumere, a seconda della dimensione, uno o più persone ai sensi della Legge 68/1999. La Regione Emilia Romagna offre alle aziende un’opportunità diversa per ottemperare a questo obbligo di legge, ossia la possibilità di esternalizzare un servizio a una cooperativa sociale di tipo B che si farà carico al posto suo dell’assunzione della persona disabile.
Lo scopo della norma è ampliare le modalità dell’inserimento lavorativo di persone disabili, per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo B, facilitando al contempo le aziende che hanno obblighi di assunzione disabili.
PASSAGGI DA SEGUIRE PER ATTIVARE ASSUNZIONI IN ART.22
AZIENDA CON OBBLIGO DI ASSUNZIONE:
Contatta la Cooperativa sociale di tipo B
INCONTRO tra AZIENDA e COOPERATIVA
Tempo Max. 5 giorni
La Cooperativa prende contatto con il Centro per l’Impiego per la espletazione della pratica di collocamento mirato
Contemporaneamente
DEFINIZIONE DELLA COMMESSA
STIPULA CONVENZIONE
Tempo variabile, di norma 1 mese max 3 mesi
BENEFICI
Con questa opportunità il datore di lavoro usufruisce di un servizio professionale ed assolve all’obbligo di assunzione del personale disabile tramite la cooperativa sociale; rispetto al pagamento dell’esonero consente all’azienda di mettere a valore il costo sostenuto all’interno del ciclo produttivo. Con l’adempimento dei propri obblighi occupazionali, l’azienda si inserisce in un circuito virtuoso anche per quel che concerne certificazioni di qualità e la premialità negli appalti pubblici. Il valore della commessa di lavoro sarà sempre allineato al costo dell’inserimento in azienda di una persona disabile. Viene favorito l’inserimento lavorativo di una persona con disabilità o in condizione di fragilità e vulnerabilità altrimenti difficilmente collocabile
La convenzione prevede ora che la durata minima dei contratti di lavoro sia di norma di 12 mesi.
Le persone che possono essere assunte dalle cooperative sociali sono quelle che presentano caratteristiche della disabilità psichica e/o intellettiva, oppure persone disabili con il riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge 104/1992. Altre ancora con elevata disabilità ed in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche per l’insuccesso di precedenti percorsi lavorativi, accertate attraverso il processo previsto dalla L.R. n.14/2015. Tali persone diventeranno dipendenti a tutti gli effetti della cooperativa sociale. I lavoratori disabili possono essere impiegati in attività diversa da quella esternalizzata dall’azienda e quelli coinvolti nell’esecuzione del lavoro esternalizzato non devono necessariamente essere appartenenti alle categorie previste dalla L.N. 68/99.
Le attività che possono essere affidate alle cooperative sociali o un consorzio sono diverse, qui di seguito alcuni esempi: Assemblaggi e montaggi elettrici e meccanici
Pulizie di interni (uffici, area vendite, area produzione); Sanificazione
Spazzamento meccanizzato e manuale di aree esterne
Spalatura di neve meccanizzata e manuale
Trasporto di merci con furgoni ed autocarri fino a 35 q Lavorazione di materie plastiche
Manutenzione e realizzazione di impianti del verde
Campionatura e composizione di Kit di vario genere
Tipografia e cartotecnica
Progettazione e realizzazione grafica
Catering e ristorazione
Confezionamento prodotti e cellofanatura
Servizi di digitalizzazione di archivi documentali e altro Inserimento dati
Progettazione siti internet
Gestione call center
Servizi di lavanderia
Agricoltura sociale
La definizione del valore della commessa di lavoro da ESTERNALIZZARE sarà calcolato sulla base del trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato dall’azienda committente per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa. L’impresa assolve gli obblighi previsti dalla L.N. 68/1999 purché l’entità della commessa corrisponda almeno al costo di un’assunzione part-time, superiore alla metà dell’orario previsto nel contratto di lavoro dell’azienda committente (generalmente 21 ore settimanali). A completamento del valore della commessa, la componente del costo del lavoro applicato dall’azienda è da maggiorare di almeno un 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento (tutoraggio).
Referente progetto e collaborazioni per Art.22
Egidio Di Tomaso ?
Cell. 3299508086
Tel. 0516761870
Email: